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In questa sezione del sito verranno inserite le principali novità in legislative e giurisprudenziale in merito alle materie trattate dallo studio.


CONTRATTI BANCARI

Cass. civ., sez. III, 25-07-2001, n. 10129

Contratti bancari - Operazioni bancarie in conto corrente - In genere (nozione, caratteri, distinzioni) - Estratto conto trasmesso dalla banca al cliente - Omessa impugnazione - Effetti.

L'approvazione, sia pure tacita, dell'estratto conto ai sensi dell'art. 1832 cod. civ. non preclude l'impugnabilità della validità ed efficacia dei rapporti obbligatori da cui derivano gli accrediti e gli addebiti e, quindi, dei titoli contrattuali che sono alla loro base e rimangono regolati dalle norme generali sui contratti.

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA - SINISTRO STRADALE

Cass. civ., sez. Unite, 10-04-2002, n. 5121

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Risarcimento del danno - Fatto dannoso costituente reato - Risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli - Difetto di querela - Prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ. - Applicabilità - Decorrenza.

In tema di danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, ove il fatto illecito integri gli estremi di un reato perseguibile a querela e quest'ultima non sia stata proposta, trova applicazione, ancorché per il reato sia stabilita una prescrizione più lunga di quella civile, la prescrizione biennale di cui al secondo comma dell'art. 2947 cod. civ., decorrente dalla scadenza del termine utile per la presentazione della querela medesima.

SEPARAZIONE PERSONALE DI CONIUGI

Cass. civ., sez. I, 22-04-2002, n. 5857

Famiglia - Matrimonio - Separazione personale dei coniugi - Effetti - Abitazione - Casa coniugale - Assegnazione al coniuge non titolare della proprietà o del diritto al godimento - Presupposti - Convivenza con figli minori o maggiorenni non autonomi economicamente - Necessità - Nozione di convivenza rilevante - Stabile dimora presso l'abitazione di uno dei genitori - Saltuario rientro presso detta abitazione per i fine settimana - Convivenza - Configurabilità - Esclusione - Rapporto di ospitalità - Sussistenza - Conseguenze.

In tema di separazione personale tra coniugi, l'art. 155, comma quarto, cod. civ. consente al giudice di assegnare l'abitazione al coniuge non titolare di un diritto di godimento (reale o personale) sull'immobile, solo se a lui risultino affidati i figli minori, ovvero con lui risultino conviventi figli maggiorenni non autosufficienti. La nozione di convivenza rilevante agli effetti di cui si tratta comporta, peraltro, la stabile dimora del figlio presso l'abitazione di uno dei genitori, con eventuali, sporadici allontanamenti per brevi periodi, e con esclusione, quindi, della ipotesi di saltuario ritorno presso detta abitazione per i fine settimana, ipotesi nella quale si configura invece un rapporto di ospitalità, con conseguente esclusione del diritto del genitore ospitante all'assegnazione della casa coniugale in assenza di titolo di godimento della stessa, a prescindere dalla mancanza di autosufficienza economica del figlio, idonea, se mai, ad incidere solo sull'obbligo di mantenimento.

CONTRATTO - RAPPRESENTANZA

Cass. civ., sez. II, 17-01-2002, n. 485

Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere (nozione, caratteri, distinzione) - Promittente venditore non legittimato alla stipulazione - Stipulazione in nome proprio e non in nome del reale proprietario - Conseguenze - Ratifica da parte del proprietario - Necessità - Esclusione - Conferimento al promittente non legittimato di procura speciale a vendere da parte del reale proprietario - Sufficienza.

In tema di contratto preliminare, il promittente venditore non legittimato alla stipula, per non essere il proprietario del bene, non necessita della ratifica del suo operato, da parte del proprietario stesso, qualora egli abbia agito in nome proprio (qualora, cioè, non vi sia stata, da parte sua, alcuna - sia pur falsa - "contemplatio domini"), essendo, per converso, sufficiente che il reale titolare del bene compromesso in vendita gli rilasci, prima della scadenza del termine previsto per la stipula del contratto definitivo, una procura speciale a vendere.

CONTRATTO DI MEDIAZIONE

Cass. civ., sez. III, 15-05-2002, n. 7067

Mediazione - Provvigione - Diritto del mediatore indipendentemente dalla conclusione dell'affare - Condizioni - Mero ricevimento dell'incarico - Insufficienza.

In materia di mediazione, ai fini della configurabilità del diritto del mediatore alla provvigione indipendentemente dalla conclusione dell'affare è insufficiente il mero ricevimento dell'incarico ma è necessario che sussista un patto ulteriore che valga a collegare tale diritto ad un fatto diverso, quale l'avere il mediatore svolto per un certo tempo una concreta attività di ricerca di un terzo interessato all'affare ed essere pervenuto al risultato entro un certo termine, o anche il non esservi pervenuto, nel caso che la parte ritiri l'incarico al mediatore prima della scadenza del termine; ipotesi, queste, in cui la provvigione costituisce il compenso per avere il mediatore assunto ed adempiuto l'obbligo di impegnare la propria organizzazione nella ricerca del terzo interessato all'affare.

TUTELA DEL CONSUMATORE

Cass. civ., sez. I, 28-08-2001, n. 11282

Competenza civile - Competenza per territorio - In genere - Contratti stipulati tra consumatori e professionisti - Controversie giudiziarie - Foro competente - Determinazione - Foro del consumatore (art. 1469 bis n. 19 cod. civ.) - Limiti temporali - Sussistenza - Esclusione - Fondamento.

In materia di contratti conclusi tra consumatori e professionisti, la disposizione dettata, in tema di competenza territoriale, dall'art. 1469 bis, n. 19 cod. civ. - a mente del quale la competenza a conoscere dell'eventuale controversia insorta tra le parti si radica presso l'autorità giudiziaria del foro di residenza o domicilio del consumatore - si applica, attesane la natura processuale, anche ai giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore, ma concernenti rapporti sorti precedentemente.

CESSIONE D'AZIENDA

Cass. civ., sez. I, 15-05-2001, n. 6667

Poste e radiotelecomunicazioni pubbliche - Servizi di telecomunicazione - Impianti e concessioni - Emittenti private - Soggetto autorizzato ("ex" artt. 4 D.L. n. 807 del 1984 e 32 legge n. 223 del 1990) a proseguire nell'esercizio dell'impianto - Cessione del solo ramo di azienda - Ammissibilità - Diversità rispetto alla fusione per incorporazione - Conseguenze della cessione - Debiti dell'azienda ceduta - Responsabilità dell'acquirente dell'azienda - Condizioni - Risultanza dei debiti dai libri contabili obbligatori - Eventuale conoscenza dei suddetti debiti acquisita "aliunde" dal cessionario - Rilevanza - Esclusione.

In tema di esercizio di impianti di trasmissioni radiotelevisive, lo speciale meccanismo autorizzatorio di cui agli artt. 4 del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 (convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10) e 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 non esclude che possa aversi, nello specifico settore, cessione dell'attività aziendale, non ogni cessione dell'apparato radiotelevisivo comportando, per ciò solo, una fusione per incorporazione, la quale postula in primo luogo l'estinzione dell'incorporato; ne consegue che, ove sia configurabile una cessione del solo ramo di azienda, trova applicazione, quanto alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai debiti del cedente, il regime sostanziale di cui all'art. 2560, secondo comma, cod. civ., il quale richiede, come elemento costitutivo, la risultanza di detti debiti dai libri contabili obbligatori, non surrogabile da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente.

LAVORO SUBORDINATO - PATTO DI NON CONCORRENZA

Cass. civ., sez. Lavoro, 19-04-2002, n. 5691

Lavoro - Lavoro subordinato - Diritti ed obblighi del datore e del prestatore di lavoro - Obbligo di fedeltà - Divieto di concorrenza - Patto di non concorrenza - Ambito applicativo - Determinazione - Dipendenti impiegati in attività non intellettuali - Inclusione - Condizioni - Fattispecie.

Il patto di non concorrenza, disciplinato dall'art. 2125 cod. civ., può riguardare non soltanto i dipendenti che svolgono mansioni direttive o di alto livello, ma anche tutti coloro che, pur essendo impiegati in compiti non intellettuali (sinanche di natura esecutiva), tuttavia operino in settori in cui l'imprenditore, in ragione della specifica natura e delle peculiari caratteristiche dell'attività svolta, possa subire un concreto pregiudizio - in termini di penetrazione nel mercato e di capacità concorrenzialedalla utilizzazione (sia in corso di rapporto che successivamente) da parte dei lavoratori medesimi della lunga esperienza e delle numerose conoscenze acquisite alle sue dipendenze. (Fattispecie relativa ad un commesso addetto alla vendita di capi di abbigliamento).

ATTIVITA' SPORTIVA - RESPONSABILITA' PENALE

Cass. pen., sez. IV, 12-02-2001 (01-12-2000), n. 5816

Reato - Elemento soggettivo (psicologico) - Colpa - In genere - Responsabile di attrezzature sportive - Posizione di garanzia - Sussistenza - Gratuità dell'uso - Irrilevanza - Fattispecie.

Il responsabile di attrezzature sportive e ricreative destinate all'uso di una comunità è titolare di una posizione di garanzia a protezione dell'incolumità personale di coloro che le utilizzano riconducibile alla previsione dell'art. 2051 cod. civ. che pone a carico del titolare della custodia di cose la responsabilità per i danni provocati dalle stesse, sulla quale non influisce l'eventuale concessione della loro utilizzazione gratuita.(In applicazione di tale principio è stata affermata la responsabilità del direttore di un oratorio che aveva messo a disposizione di una scuola un campo di calcetto attrezzato con una pesante porta metallica priva di ancoraggio al suolo, alla quale un giovane si aggrappava provocandone il ribaltamento e venendone travolto).

DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA - DIRITTO DI CRONACA

Cass. civ., sez. III, 13-02-2002, n. 2066

Stampa - Diritto di cronaca - Esercizio del diritto di cronaca - Presupposti - Condizioni.

Affinché la divulgazione a mezzo stampa di notizie lesive dell'onore, della reputazione o della riservatezza di terzi possa considerarsi lecito esercizio del diritto di cronaca, devono ricorrere le seguenti condizioni: la verità dei fatti esposti, che può essere oggettiva o anche soltanto putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca, e che è esclusa quando vengano riferiti fatti veri, ma incompleti; l'interesse pubblico alla conoscenza del fatto oggetto della cronaca (C.D. pertinenza); la correttezza dell'esposizione (C.D. continenza). Quest'ultima condizione va intesa sia come correttezza formale, sia come limite sostanziale, individuabile in ciò che è strettamente necessario per soddisfare l'interesse generale alla conoscenza di determinati fatti di rilievo sociale, e che va accertato in base ad un'indagine orientata verso il risultato finale della comunicazione e vertente imprescindibilmente, in particolare, sui seguenti elementi: 1) accostamento di notizie, quando esso sia dotato di autonoma attitudine diffamatoria; 2) accorpamento di notizie che produca un'espansione di significati; 3) uso di determinate espressioni nella consapevolezza che il pubblico le intenderà in maniera diversa o addirittura contraria al loro significato letterale; 4) tono complessivo della notizia e titolazione.